struttura giuridica

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Struttura giuridica

Le cooperative sono regolate dalle seguenti leggi, del Codice Civile, 2511 all'art. 2548 e dall' articolo 45 della Costituzione
Per le cooperative costituite da meno di 9 soci è obbligatoria, l'applicazione delle norme sulle s.r.l. (e possono essere costituite esclusivamente da persone fisiche, non da persone giuridiche).
Le norme sulla società a responsabilità limitata possono essere applicate anche nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni (e l'atto costitutivo preveda espressamente l'applicazione di tali norme):
.numero dei soci inferiore a venti,
.attivo patrimoniale inferiore a un milione di euro.



I tre gruppi di cooperative

Le cooperative si suddividono in 3 categorie, costituite dal registro regionale:

- Cooperativa di tipo A: cooperative che svolgono attività socio-sanitario;
- Cooperativa di tipo B: fornisce lavoro alle persone svantaggiate, il valore dell'invalidità del 45% e non possono superare il 30% dei dipendenti;
- Cooperativa di tipo C- consorsio= un insieme di cooperative che hanno in comune un ufficio, purche siano distinte tra loro.



Distinzioni

L cooperative si dividono in:
Cooperative a responsabilità limitata: in cui i soci rispondono solo al loro operato, come avviene per le S.P.A. ed S.R.L.
Cooperative a responsabilità illimitata: in cui i soci rispondono solo per il multiplo della somma conferita, che è scelto dai soci ed indicato nello statuto, scritto alla nscita della cooperativa.