Articolo 45 della Costituzione

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Articolo 45 della Costituzione

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.



Legge quadro 381

Questa legge disciplina le cooperative sociali, ed è importante perchè introduce la figura del Socio lavoratore